Lungo Armistizio

   

Queste condizioni armistiziali avranno vigore fino alla firma del trattato di pace (10-2-1947), atto di natura unilaterale imposto all'Italia (“diktat”), e accettato dal suo governo postbellico. In esso l'Italia sarà costretta a riconoscere il principio di aver “intrapreso una guerra di aggressione” (premessa, cpv. 2°): e pertanto le sue clausole avranno carattere punitivo. Mutilazioni dei territorio nazionale, rinunzia alle colonie, riparazioni, limitazioni della sovranità dello Stato, divieti per gli armamenti anche solo difensivi, restrizioni di ogni genere: queste condizioni - tutte gravissime - discendono, direttamente, dai criteri che avevano ispirato l'armistizio nel protocollo definitivo, per la cui firma s'era scelto il quadrato di una nave inglese e l'ancoraggio di Malta.


LA FIRMA


Il 29 settembre 1943 nelle acque di Malta, sul quadrato della nave britannica “ Nelson ”, si riunirono:
per gli “alleati”, il gen. Eisenhower, l'ammiraglio Cunningham, il gen. MacFarlane, il gen. Gorth, coi loro ufficiali;
per l'Italia; il Maresciallo Badoglio, il gen. Ambrosio, il gen. Roatta, il gen. Sandalli, l'ammiraglio De Courten, coi loro ufficiali.
Nella riunione fu discussa la dichiarazione di guerra del R. Governo italiano alla Germania, richiesta dagli anglo-americani attraverso il gen. Eisenhower. Il Capo del R. Governo italiano Badoglio concordò circa l'opportunità della dichiarazione di guerra al Reich, solo riservando al Sovrano la definitiva decisione.
In quella stessa riunione fu firmato l'atto definitivo dell'armistizio italiano. L'atto era intitolato “Condizioni aggiuntive di armistizio con l'Italia ”, e integrava il primo schema di armistizio, o “ corto armistizio ”, firmato il 3 settembre 1943.
Questo è il testo integrale del nuovo protocollo, noto col nome di “lungo armistizio”, o “resa incondizionata dell'Italia ”.


“Poiché in seguito ad un armistizio in data 3 settembre 1943, fra i Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, agenti nell'interesse di tutte le Nazioni Unite, da una parte, e il Governo italiano dall'altra, le ostilità sono state sospese fra l'Italia e le Nazioni Unite in base ad alcune condizioni di carattere militare;
e poiché, oltre queste condizioni, era stabilito in detto armistizio che il Governo italiano si impegnava ad eseguire altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario da trasmettere in seguito; e poiché è opportuno che le condizioni di carattere militare e le suddette condizioni di carattere politico, economico e finanziario siano, senza menomare la validità delle condizioni del suddetto armistizio dei 3 settembre 1943, comprese in un atto successivo;
le seguenti, insieme con le condizioni dell'armistizio del 3 settembre 1943, sono le condizioni in base a cui i Governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica, agendo per conto delle Nazioni Unite, sono disposti a sospendere le ostilità contro L'Italia sempre che le loro operazioni militari contro la Germania ed i suoi alleati non siano ostacolate e che l'Italia non aiuti queste Potenze in qualsiasi modo e non esaudisca le richieste di questi Governi.
Queste condizioni sono state presentate dal generale Dwight D. Eisenhower, Comandante Supremo delle Forze Alleate, debitamente autorizzato a tale effetto;
E sono state accettate senza condizioni dal Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo italiano, rappresentante il Comando Supremo delle Forze italiane di terra, mare ed aria, e debitamente autorizzato a tale effetto dal Governo italiano.

1)
(A) Le Forze italiane di terra, mare, aria, ovunque si trovino, a questo scopo si arrendono.
(B) La partecipazione dell'Italia alla guerra in qualsiasi zona deve cessare immediatamente. Non vi sarà opposizione agli sbarchi, movimenti ed altre operazioni delle Forze di terra, mare e aria delle Nazioni Unite. In conformità il Comando Supremo italiano ordinerà la cessazione immediata delle ostilità di qualunque genere contro le Forze delle Nazioni Unite ed impartirà ordini alle autorità navali, militari e aeronautiche italiane in tutte le zone di guerra di emanare immediatamente le istruzioni opportune ai loro comandi subordinati.
(C) Inoltre il Comando Sapremo italiano impartirà alle Forze navali, militari ed aeronautiche, nonché alle autorità ed ai funzionari, ordini di desistere immediatamente dalla distruzione e dal danneggiamento di qualsiasi proprietà immobiliare o mobiliare, sia pubblica che privata.

2) Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative alla dislocazione ed alla situazione di tutte le Forze Armate italiane di terra, di mare ed aria, ovunque si trovino, e di tutte le Forze degli alleati dell'Italia che si trovano in Italia od in territori occupati dall'Italia.

3) Il Comando Supremo italiano prenderà tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare gli aerodromi, le installazioni portuali e qualsiasi altro impianto contro cattura od attacco da parte di qualsiasi alleato dell'Italia. Il Comando Supremo italiano prenderà tutte le disposizioni necessarie per salvaguardare l'ordine pubblico e per usare le Forze Armate disponibili per assicurare la pronta e precisa esecuzione del presente atto e di tutti i suoi provvedimenti. Fatta eccezione per quell'impiego di truppe italiane agli scopi suddetti che potrà essere sanzionato dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, tutte le altre Forze italiane di terra, mare e aria rientreranno e rimarranno in caserma, negli accampamenti o sulle navi in attesa di istruzioni dalle Nazioni Unite per quanto riguarda il loro futuro stato e definitiva destinazione. In via eccezionale, il personale navale si trasferirà in quelle caserme navali che le Nazioni Unite indicheranno.

4) Le Forze italiane di terra mare ed aria, entro il termine che verrà stabilito dalle Nazioni Unite, si ritireranno da tutti i territori fuori dell'Italia che saranno notificati al Governo italiano dalle Nazioni Unite e si trasferiranno in quelle zone che verranno indicate dalle Nazioni Unite. Questi movimenti delle Forze di terra, mare e aria verranno eseguiti secondo le istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite e in conformità degli ordini che verranno da esse emanati. Nello stesso modo, tutti i funzionari italiani lasceranno le zone notificate, eccetto coloro ai quali verrà dato il permesso di rimanere da parte delle Nazioni Unite. Coloro ai quali verrà concesso il permesso di rimanere si conformeranno alle istruzioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate.

5) Nessuna requisizione, appropriazione, od altre misure coercitive potranno essere effettuate dalle Forze di terra, mare ed aria e da funzionari italiani nei confronti di persone o proprietà nelle zone specificate nel capoverso n. 4.

6) La smobilitazione delle Forze italiane di terra, mare ed aria in eccesso del numero che verrà notificato, dovrà seguire le norme stabilite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.

7) Le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto saranno riunite, secondo gli ordini, nei porti che verranno indicati dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, ed ogni decisione in merito a dette navi verrà presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.

ANNOTAZIONE: Se alla data dell'armistizio, l'intera flotta da guerra italiana sarà stata riunita nei porti alleati, questo articolo avrà il seguente tenore:
“ le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto rimarranno fino a ulteriori ordini nei porti dove sono attualmente radunate ed ogni decisione in merito ad esse verrà presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate ”.

8) Gli aeroplani italiani di qualsiasi genere non decolleranno dalla terra dall'acqua o dalle navi senza previ ordini del Comandante Supremo delle Forze Alleate.

9) Senza pregiudizio a quanto disposto dagli articoli 14,15 e 28 (A) e (D) che seguono, a tutte le navi Mercantili, da pesca ed altre navi battenti qualsiasi bandiera, a tutti gli aeroplani e ai mezzi di trasporto interno di qualunque nazionalità in territorio italiano o in territorio occupato dall'Italia od in acque italiane dovrà, in attesa di verifica della loro identità o posizione, essere impedito di partire.

10) Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative al mezzi navali, militari ed aerei, ad impianti e difese, ai trasporti e mezzi di comunicazione costruiti dall'Italia o dai suoi alleati nel territorio italiano o nelle vicinanze di esso, ai campi di mine od altre ostruzioni ai movimenti per via di terra, mare ed aria, e qualsiasi altra informazione che le Nazioni Unite potranno richiedere in relazione all'uso delle basi italiane o alle operazioni, alla sicurezza o al benessere delle Forze di terra, mare ed aria delle Nazioni Unite. Le Forze e il materiale italiano verranno messi a disposizione delle Nazioni Unite, quando richiesto, per togliere le summenzionate ostruzioni.

11) Il Governo italiano fornirà subito gli elenchi indicanti i quantitativi di tutto il materiale da guerra con l’indicazione della località ove esso si trova. A meno che il Comandante Superiore delle Forze Alleate non decida di farne uso, il materiale da guerra verrà posto in magazzino sotto il controllo che egli potrà stabilire. La destinazione definitiva del materiale da guerra verrà decisa dalle Nazioni Unite.

12) Non dovrà aver luogo alcuna distruzione né danneggiamento, né, fatta eccezione per quanto verrà autorizzato e disposto dalle Nazioni Unite, alcuno spostamento di materiale da guerra, radio, radio localizzazione, o stazione meteorologica, impianti ferroviari, stradali e portuali od altre installazioni, od in via generale di servizi pubblici e privati e di proprietà di qualsiasi sorta ovunque si trovino, e la manutenzione necessaria e le riparazioni saranno a carico delle autorità italiane ("will be the responsability of the italian authorities").

13) La fabbricazione, produzione e costruzione del materiale da guerra, la sua importazione, esportazione e transito, è proibita, fatta eccezione a quanto verrà disposto dalle Nazioni Unite.
Il Governo italiano si conformerà a quelle istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite per la fabbricazione, produzione e costruzione, e l'importazione, esportazione e transito di materiale da guerra.

14)
(A) Tutte le navi italiane mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni, ovunque si trovino, nonché quelle costruite o completate durante il periodo di validità del presente atto, saranno dalle competenti autorità italiane messe a disposizione, in buono stato di riparazione e di navigazione, in quei luoghi e per quegli scopi e periodi di tempo che le Nazioni Unite potranno prescrivere. Il trasferimento alla bandiera nemica o neutrale è proibito. Gli equipaggi rimarranno a bordo in attesa di ulteriori istruzioni riguardo al loro ulteriore impiego o licenziamento. Qualunque opzione esistente per il riacquisto o la restituzione o la ripresa in possesso di navi italiane o precedentemente italiane, che erano state vendute od in altro modo trasferite o noleggiate durante la guerra, verrà immediatamente esercitata e le condizioni sopra indicate verranno applicate a tutte le suddette navi e ai loro equipaggi.
(B) Tutti i trasporti interni italiani e tutti gli impianti portuali saranno tenuti a disposizione delle Nazioni Unite per gli usi che esse stabiliranno.


15)Le navi mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni delle Nazioni Unite, ovunque esse si trovino, in mano degli italiani (incluse, a tale scopo, quelle di qualsiasi paese che abbia rotto relazioni diplomatiche con l'Italia) a prescindere dal fatto se il titolo di proprietà sia già stato trasferito o meno in seguito a procedura del Tribunale delle prede, verranno consegnate alle Nazioni Unite e verranno radunate nei porti che saranno indicati dalle Nazioni Unite le quali disporranno di esse come crederanno opportuno. Il Governo italiano prenderà le disposizioni necessarie per il trasferimento del titolo di proprietà. Tutte le navi mercantili, da pesca od altre imbarcazioni neutrali gestite o controllate dagli italiani saranno radunate in modo simile in attesa di accordi (arrangements) per la loro sorte definitiva. Qualunque necessaria riparazione alle sopraindicate navi se richiesta sarà eseguita dal Governo italiano a proprie spese. Il Governo italiano prenderà tutte le misure necessarie per assicurarsi che le navi ed i loro carichi non saranno danneggiati.

16) Nessun impianto di radio o di comunicazione a lunga distanza od altri mezzi di intercomunicazione a terra o galleggianti, sotto controllo italiano, sia che appartenga all'Italia od altra Nazione non facente parte delle Nazioni Unite, potrà trasmettere finché disposizioni per il controllo di questi impianti non saranno state impartite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. Le autorità italiane si conformeranno alle disposizioni per il controllo e la censura della stampa e delle altre pubblicazioni, delle rappresentazioni teatrali e cinematografiche, della radiodiffusione e di qualsiasi altro mezzo di intercomunicazione che potrà prescrivere il Comandante Supremo delle Forze Alleate.
Il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà a sua discrezione rilevare stazioni radio, cavi od altri mezzi di comunicazione.

17) Le navi da guerra, ausiliarie, di trasporto e mercantili e altre navi ed aeroplani al servizio delle Nazioni Unite avranno il diritto di usare liberamente le acque territoriali italiane e di sorvolare il territorio italiano.

18) Le Forze delle Nazioni Unite dovranno occupare certe zone del territorio italiano. I territori o le zone in questione verranno notificati di volta in volta dalle Nazioni Unite, e tutte le Forze italiane di terra, mare ed aria, si ritireranno da questi territori o zone in conformità agli ordini emessi dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano quelle dell'art. 4 sopraddetto. Il Comando Supremo italiano garantirà agli Alleati l'uso e l'accesso immediato agli aerodromi e ai porti navali in Italia sotto il suo controllo.

19) Nei territori o zone cui si riferisce l'art. 18, tutte le installazioni navali, militari ed aeree, tutte le centrali elettriche, le raffinerie, i servizi pubblici, i porti, le installazioni per i trasporti e le comunicazioni, i mezzi ed il materiale e quegli impianti e mezzi e altri depositi che potranno essere richiesti dalle Nazioni Unite saranno messi a disposizione in buone condizioni dalle competenti autorità italiane con il personale necessario per il loro funzionamento. Il Governo italiano metterà a disposizione quelle altre risorse o servizi locali che le Nazioni Unite riterranno richiedere.

20) Senza pregiudizio alle disposizioni del presente atto, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una Potenza occupante nei territori e nelle zone di cui all'art. 18, per la cui amministrazione verrà provveduto mediante la pubblicazione di proclami, ordini e regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani eseguirà le proprie funzioni sotto il controllo del Comandante in capo alleato a meno che non venga stabilito altrimenti.

21) In aggiunta ai diritti relativi ai territori italiani occupati descritti negli articoli dal numero 18 al 20:
(A) i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree ed i funzionari delle Nazioni Unite avranno il diritto di passaggio nel territorio italiano non occupato o al di sopra di esso e verrà loro fornita ogni facilitazione e assistenza necessaria per eseguire le loro funzioni.
(B) le autorità italiane metteranno a disposizione, nel territorio italiano non occupato, tutte le facilitazioni per i trasporti (transport facilities) richieste dalle Nazioni Unite compreso il libero transito per il loro materiale ed i loro rifornimenti di guerra, ed eseguiranno le istruzioni emanate dal Comandante in capo alleato relative all'uso ed al controllo degli aeroporti, porti, navigazione, sistemi e mezzi di trasporto terrestre, sistemi di comunicazione, centrali elettriche e servizi pubblici, raffinerie, materiali ed altri rifornimenti di carburante e di elettricità ed i mezzi per produrli, secondo quanto le Nazioni Unite potranno specificare, insieme alle relative facilitazioni per le riparazioni e costruzioni.

22) Il Governo e il popolo italiano si asterranno da ogni azione a danno degli interessi delle Nazioni Unite ed eseguiranno prontamente ed efficacemente tutti gli ordini delle Nazioni Unite.

23) Il Governo italiano metterà a disposizione la valuta italiana che le Nazioni Unite domanderanno.
Il Governo italiano ritirerà e riscatterà in valuta italiana entro i periodi di tempo e alle condizioni che le Nazioni Unite potranno indicare tutte le disponibilità in territorio italiano delle valute emesse dalle Nazioni Unite durante le operazioni militari o l'occupazione e consegnerà alle Nazioni Unite senza alcuna spesa la valuta ritirata. Il Governo italiano prenderà quelle misure che potranno essere richieste dalle Nazioni Unite per il controllo delle banche e degli affari in territorio italiano, per il controllo dei cambi con l'estero, delle relazioni commerciali e finanziarie con l'estero e per il regolamento del commercio e della produzione ed eseguirà qualsiasi istruzione emessa dalle Nazioni Unite relativa a dette o a simili materie.

24) Non vi dovranno essere relazioni finanziarie, commerciali e di altro carattere o trattative con o a favore di paesi in guerra con una delle Nazioni Unite o coi territori occupati da detti paesi o da qualsiasi altro paese straniero, salvo con autorizzazione del Comandante in capo alleato o di funzionari designati.


25)
(A) Le relazioni con i paesi in guerra con una qualsiasi delle Nazioni Unite, od occupati da uno di detti paesi, saranno interrotte. I funzionari diplomatici, consolari ed altri funzionari italiani e i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree italiane accreditati in missione presso qualsiasi di detti paesi o in qualsiasi altro territorio specificato dalle Nazioni Unite saranno richiamati. I funzionari diplomatici, consolari di detti paesi saranno trattati secondo quanto potrà essere disposto dalle Nazioni Unite.
(B) Le Nazioni Unite si riservano il diritto di richiedere il ritiro dei funzionari diplomatici e consolari neutrali dal territorio italiano occupato ed a prescrivere ed a stabilire i regolamenti relativi alla procedura circa i metodi di comunicazione fra il Governo italiano e suoi rappresentanti nei paesi neutrali e riguardo alle comunicazioni inviate da o destinate ai rappresentanti dei paesi neutrali in territorio italiano.

26) In attesa di ulteriori ordini ai sudditi italiani sarà impedito di lasciare il territorio italiano eccetto con l'autorizzazione del Comandante Supremo delle Forze Alleate e in nessun caso essi presteranno servizio per conto di qualsiasi paese od in qualsiasi dei territori cui si riferisce l'art. 25 (A), né si recheranno in qualsiasi lungo con l'intenzione di intraprendere lavori per qualsiasi di tali paesi.
Coloro che attualmente servono o lavorano in tal modo saranno richiamati secondo le disposizioni del Comando Supremo delle Forze Alleate.

27) Il personale e il materiale delle Forze militari, navali ed aeree e la marina mercantile, le navi da pesca ed altre imbarcazioni, i velivoli, i veicoli, ed altri mezzi di trasporto di qualsiasi paese contro il quale una delle Nazioni Unite conduca le ostilità oppure sia occupato da tale paese, saranno passibili di attacco o cattura dovunque essi si trovino entro o sopra il territorio o le acque italiane.

28)
(A) Alle navi da guerra, ausiliarie e da trasporto di qualsiasi tale paese o territorio occupato cui si riferisce l'art. 27, che si trovino nei porti o nelle acque italiane od occupate dagli italiani, ed ai velivoli, ai veicoli ed ai mezzi di trasporto di tali paesi entro o sopra il territorio italiano od occupato dagli italiani sarà, nell'attesa di ulteriori istruzioni, impedito di partire.
(B) Al personale militare, navale ed aeronautico e alla popolazione civile di qualsiasi di tali paesi o territorio occupato che si trovi in territorio italiano od occupato dagli italiani sarà impedito di partire, ed essi saranno internati in attesa di ulteriori istruzioni.
(C) Qualsiasi proprietà in territorio italiano appartenente a qualsiasi paese o territorio occupato o ai suoi nazionali, sarà sequestrata e tenuta in custodia in attesa di ulteriori istruzioni.
(D) Il Governo italiano si conformerà a qualsiasi istruzione data dal Comandante Supremo delle Forze Alleate concernente l'internamento, custodia o susseguente disposizione, utilizzazione od impiego di qualsiasi delle sopraddette persone, imbarcazioni, veicoli, materiale o proprietà.

29) Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovino sugli elenchi che verranno comunicati dalle Nazioni Unite e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato dal Comando militare alleato o dal Governo italiano, saranno immediatamente arrestati e consegnati alle Forze delle Nazioni Unite. Tutti gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite a questo riguardo verranno osservati.


30) Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti i rami della milizia fascista (MVSN), la polizia segreta (OVRA) e le organizzazioni della Gioventù Fascista saranno, se questo non sia già stato fatto, sciolte in conformità alle disposizioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Governo italiano si conformerà a tutte le ulteriori direttive che le Nazioni Unite potranno dare per l'abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento ed internamento del personale fascista, il controllo dei fondi fascisti, la soppressione della ideologia e dell'insegnamento fascista.

31) Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede od opinione politica saranno, se questo non sia già stato fatto, abrogate, e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse. Il Governo italiano adempirà a tutte le ulteriori direttive che il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà dare per l'abrogazione della legislazione fascista e l’eliminazione di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa.

32)
(A) I prigionieri di guerra appartenenti alle Forze delle Nazioni Unite, o designati da questi e qualsiasi suddito delle Nazioni unite, compresi i sudditi abissini, confinati, internati, o in qualsiasi altro modo detenuti in territorio italiano od occupato dagli italiani, non saranno trasferiti e saranno immediatamente consegnati ai rappresentanti delle Nazioni Unite o altrimenti trattati come sarà disposto dalle Nazioni Unite. Qualunque trasferimento durante il periodo tra la presentazione e la firma del presente atto sarà considerato come una violazione delle sue condizioni.
(B) Le persone di qualsiasi nazionalità che sono state poste sotto sorveglianza, detenute o condannate (incluse le condanne in contumacia) in conseguenza delle loro relazioni o simpatie colle Nazioni Unite, saranno rilasciate in conformità agli ordini delle Nazioni Unite e saranno sciolte da tutti gli impedimenti legali ai quali esse sono state sottomesse.
(C) Il Governo italiano prenderà le misure che potranno essere prescritte dalle Nazioni Unite per proteggere le persone e le proprietà dei cittadini stranieri e le proprietà degli Stati e dei cittadini stranieri.

33)
(A) Il Governo italiano adempirà le istruzioni che le Nazioni Unite potranno impartire riguardo alla restituzione, consegna, servizi o pagamenti quale indennizzo ("payments by reparation of war ") e pagamento delle spese di occupazione.
(B) Il Governo italiano consegnerà al Comandante Supremo delle Forze Alleate qualsiasi informazione che possa essere prescritta riguardo alle attività ("assets") sia in territorio italiano sia fuori di esso, appartenenti allo Stato italiano alla banca d'Italia a qualsiasi istituto statale o parastatale italiano od organizzazioni fasciste o persone domiciliate ("residents") in territorio italiano e non disporrà né permetterà di disporre di qualsiasi tale attività fuori del territorio italiano salvo col permesso delle Nazioni Unite.

34) Il Governo italiano eseguirà durante il periodo (di validità) del presente atto quelle misure di disarmamento, smobilitazione e smilitarizzazione che potranno essere prescritte dal Comandante supremo delle Forze alleate.

35) Il Governo italiano fornirà tutte le informazioni e provvederà tutti i documenti occorrenti alle Nazioni Unite. Sarà proibito distruggere o nascondere archivi, verbali, progetti o qualsiasi altro documento o informazione.

36) Il Governo italiano prenderà ed applicherà qualsiasi misura legislativa o di altro genere, che possa essere necessaria per l'esecuzione del presente atto. Le autorità militari e civili italiane si conformeranno a qualsiasi istruzione emanata dal comandante supremo delle forze alleate.

37) Verrà nominata una Commissione di controllo che rappresenterà le Nazioni Unite, incaricata di regolare ed eseguire il presente atto in base agli ordini e alle direttive generali del comandante supremo delle forze alleate.

38)
(A) Il termine "Nazioni Unite nel presente atto comprende il comandante supremo delle forze alleate, la commissione di controllo, e qualsiasi altra autorità che le nazioni unite possano nominare.
(B) Il termine “Comandante Supremo" delle forze alleate nel presente atto comprende la commissione di controllo e quegli altri ufficiali e rappresentanti che il comandante supremo delle forze alleate potrà nominare.

39) Ogni riferimento alle Forze terresti, navali ed aeree italiane nel presente atto s'intende includere la Milizia fascista e qualsiasi unità militare o paramilitare, formazioni e corpi che potranno essere prescritti dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.

40) Il termine "materiali di guerra” nel presente atto indica tutto il materiale specificato in quegli elenchi o definizioni che potranno di tanto in tanto essere pubblicati dalla Commissione di controllo.

41) Il termine "territorio italiano” comprende tutte le colonie e possedimenti italiani e ai fini del presente atto (ma senza pregiudizio alla questione della sovranità) sarà considerata inclusa l'Albania.
Resta tuttavia stabilito che, eccetto nei casi e nella misura prescritta dalle Nazioni Unite, i provvedimenti del presente atto non saranno applicabili né riguarderanno l'amministrazione di qualsiasi colonia o possedimento italiano già occupato dalle Nazioni Unite, o i diritti o poteri colà posseduti o esercitati da esse.

42) Il Governo italiano invierà una delegazione al Quartier Generale della Commissione di controllo per rappresentare gli interessi italiani e per trasmettere alle competenti autorità italiane gli ordini della commissione di controllo.

43) Il presente atto entrerà in vigore immediatamente. Rimarrà in forza fino a che sarà sostituito da qualsiasi altro accordo o fino a che non entrerà in vigore il trattato di pace con l'Italia.


44) Il presente atto può essere denunciato dalle Nazioni Unite, con effetto immediato, se gli obblighi italiani di cui al presente atto non saranno adempiuti o, altrimenti, le le Nazioni Unite possono punire contravvenzioni dell'atto stesso con misure adatte alle circostanze, quali ad esempio l'estensione delle zone di occupazione militare, od azioni aeree, oppure altra azione punitiva.

Il presente atto è redatto in inglese ed italiano, il testo inglese essendo quello autentico, ed in caso di qualsiasi disputa riguardante la sua interpretazione, la decisione della Commissione di controllo prevarrà”.


Firmato a Malta il giorno 29 settembre 1943:
M.llo PIETRO BADOGLIO, Capo del Governo italiano
DWIGHT D. EISENHOWER, Generale dell'Esercito degli Stati Uniti, Comandante in capo alleato


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